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La prestazione energetica degli edifici – Obbligo per la vendita e la Locazione

by davide granelli on 30/03/2018
La prestazione energetica degli edifici – Obbligo per la vendita e la Locazione

L’attestato di prestazione energetica (Ape) è il documento che indica la quantità di energia necessaria per il riscaldamento invernale dell’edificio, per la climatizzazione estiva e per la produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari. Inoltre, solo per gli edifici destinati a uso terziario, deve indicare anche la quantità di energia necessaria per l’illuminazione, oltre a quella per far funzionare ascensori e scale mobili.
L’attestato di prestazione energetica deve essere redatto in conformità alla direttiva europea 2010/31/Ue, e ha sostituito il precedente attestato di certificazione energetica (ace), rispetto al quale comprende maggiori informazioni.
L’APE deve essere redatto da un tecnico abilitato, in possesso dei requisiti fissati dal d.P.R. 16 aprile 2013, n. 75 (in alcune regioni, tra cui la Lombardia, è richiesta l’iscrizione all’albo regionale dei certificatori), ed è valido per dieci anni dal rilascio, a condizione che:
– non siano stati eseguiti interventi di ristrutturazione o riqualificazione che abbiano modificato la classe energetica dell’edificio o dell’unità immobiliare;
– siano state rispettate le prescrizioni per le operazioni di controllo di efficienza energetica dei sistemi tecnici dell’edificio, in particolare per gli impianti termici, comprese le eventuali necessità di adeguamento, previste dai regolamenti di cui al d.P.R. 16 aprile 2013, n. 74 , e al d.P.R. 16 aprile 2013, n. 75 (nel caso di mancato rispetto di dette disposizioni, l’attestato di prestazione energetica decade il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui è prevista la prima scadenza non rispettata per le predette operazioni di controllo di efficienza energetica).
Per consentire la verifica dell’esecuzione delle operazioni di controllo, i libretti di impianto sono allegati, in originale o in copia, all’attestato di prestazione energetica.
Chi è in possesso di un attestato di certificazione energetica rilasciato prima dell’entrata in vigore delle nuove norme può ancora utilizzarlo se in corso di validità (dieci anni), a condizione che gli impianti certificati siano sottoposti alle revisioni periodiche previste dalla legge.
L’Attestato di prestazione energetica può riferirsi a più unità immobiliari comprese nello stesso edificio solo se esse hanno la medesima destinazione d’uso, la medesima situazione al contorno, il medesimo orientamento e la medesima geometria e sono servite dal medesimo impianto termico destinato alla climatizzazione invernale, se presente, e dal medesimo sistema di climatizzazione estiva, se presente.
Ricordiamo che è stata eliminata la facoltà dei proprietari di autocertificare che i propri immobili rientrano nella classe energetica G, la più bassa (decreto del Ministero dello Sviluppo economico 22 novembre 2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 290 del 13 dicembre 2012, che modifica il decreto ministeriale 26 giugno 2009).

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